Con il nuovo decreto contro la diffusione del Covid il governo procede con una nuova stretta sul Green Pass ordinario. Le regole.
Con il decreto del 5 gennaio, approvato al termine di una lunghissima discussione tra i ministri e il Premier, si procede con una nuova stretta sul Green Pass ordinario, che servirà anche per andare in banca e nei negozi, ad esempio. Andiamo a vedere allora quali sono le regole stabilite con il nuovo decreto, quando dovremo usare il Green Pass e quando invece sarà necessario avere il Super Green Pass.
Green Pass ordinario e Super Green Pass: le differenze
Ricordiamo che il Green Pass ordinario, per utilizzare la definizione utilizzata dal governo, è la certificazione verde rilasciata anche dopo aver effettuato un tampone. Il Super Green Pass invece è quello rilasciato solo in seguito alla vaccinazione e alla guarigione dal Covid.
Nuovo decreto Covid: quando serve il Green Pass base (o ordinario)
Il decreto approvato in Cdm nella giornata del 5 gennaio prevede l’estensione del Green Pass ordinario a:
coloro che accedono ai servizi alla persona (estetisti, parrucchieri, etc…) dal 20 gennaio.
coloro che accedono a pubblici uffici (uffici postali, uffici dell’Inps, etc…) dal 1 febbraio.
servizi bancari e finanziari
attività commerciali (negozi e centri commerciali)
“È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona“, si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del governo.
Quando serve la certificazione verde rafforzata
Il base alle ultime disposizioni e alle regole attualmente in vigore, il Super Green Pass, a partire dal 10 gennaio, sarà necessario per:
spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati)
alberghi e strutture ricettive;
feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
sagre e fiere;
centri congressi;
servizi di ristorazione all’aperto;
impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;
ristoranti e bar al chiuso e all’aperto;
centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
mezzi di trasporto (compreso il trasporto pubblico locale o regionale).